La
direttiva comunitaria 86/653/CEE, ratificata in Italia con d.lgs. 10
settembre 1991, n. 303, prevede che l’agente, alla cessazione del
rapporto contrattuale, possa percepire dal preponente un’indennità. Il
versamento di tale compenso non è tuttavia automatico e il legislatore
europeo prevede addirittura dei casi espressi in cui l’indennità non è
dovuta. In questo articolo si esaminano tali ipotesi, concentrandosi -
oltre che sul diritto italiano - sull’esperienza tedesca.
Introduzione e riferimenti normativi
La direttiva 86/653/CEE ha uniformato la disciplina del contratto di
agenzia a livello comunitario (1). In Italia l’attuazione di tale
direttiva ha comportato l’introduzione di diverse modificazioni alla
disciplina contenuta negli artt. 1742-1753 c.c. La Germania, dal canto
suo, ha attuato la normativa comunitaria apportando modifiche alla
regolamentazione contenuta nei parr. 84-92c del codice di commercio
(Handelsgesetzbuch) (2). Obiettivo di questo articolo è di esaminare un
aspetto particolare della disciplina del contratto di agenzia:
l’indennità di fine rapporto e, più specificamente, i casi in cui la
normativa esclude espressamente che l’indennità sia dovuta. È quasi
superfluo sottolineare che la materia della indennità di fine rapporto
è di considerevole rilevanza pratica. Le aziende che vogliono
distribuire un certo prodotto si affidano frequentemente ad agenti per
rifornire i mercati. Numerose delle controversie che vedono opporsi
preponente e agente riguardano proprio l’indennità di fine rapporto
(3). Al termine della relazione contrattuale tende a emergere una
conflittualità che durante l’esecuzione del contratto è generalmente
rimasta sullo sfondo. Durante il rapporto i contraenti hanno interesse
a mantenere buoni rapporti proprio perché la relazione continua e non
ha senso avvelenare il clima. Quando il contratto non è più in forza,
preponente e agente tendono invece ad assumere posizioni più rigide.
Ciascuno cerca di trarre I massimi benefici dalla cessazione della
relazione contrattuale, ignorando o minimizzando le aspettative della
controparte. Le discussioni sull’indennità di fine rapporto
rappresentano normalmente l’argomento più critico, anche perché la
somma che il preponente deve all’agente può essere d’importo
considerevole (4).
A livello di disciplina comunitaria l’art. 18 direttiva 86/653/CEE
prevede che «l’indennità o la riparazione ai sensi dell’articolo 17 non
sono dovute: a) quando il preponente risolve il contratto per
un’inadempienza imputabile all’agente commerciale, la quale
giustifichi, in virtù della legislazione nazionale, la risoluzione
immeimmediata del contratto; b) quando l’agente commerciale recede dal
contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze
attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente
commerciale: età, infermità o malattia per le quali non può più
essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività; c)
quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente commerciale
cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto
d’agenzia». Nel diritto italiano la disposizione di riferimento è
l’art. 1751 c.c.
Note:
(1) Direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986
relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti
gli agenti commerciali indipendenti (in G.U.C.E., 31 dicembre 1986, n.
382). Il testo della direttiva può essere letto in R. Baldi, Il
contratto di agenzia, 7ª ed., Milano, 2001, 497 ss.; F. Bortolotti,
Manuale di diritto commerciale internazionale, III, Padova, 2002, 652
ss.
(2)
Sul codice di commercio tedesco cfr., in lingua italiana, K. Schmidt,
Il codice commerciale tedesco: dal declino alla ri-codificazione
(riflessioni sulla riforma del HGB), in Riv. dir. civ., 1999, I, 711
ss. Sulla disciplina germanica del rapporto intercorrente fra
preponente e agente sono già apparse alcune pubblicazioni in lingua
italiana, che consentono di formarsi un’idea discretamente approfondita
della materia. In particolare sia consentito il rinvio ad alcuni miei
precedenti contributi: V. Sangiovanni, I diritti delle parti alla
cessazione del contratto di agenzia nel diritto tedesco, in questa
Rivista, 2007, 153 ss.; Id., Contratto di agenzia e presupposti
dell’indennità di fine rapporto nel diritto tedesco, ivi, 2006, 405
ss.; Id., Contratto di agenzia e nozione di «agente commerciale». Una
comparazione con il diritto tedesco, in Giur. it., 2005, 1987 ss.; Id.,
Il concetto di «agente commerciale» nel diritto tedesco, in Riv. dir.
priv., 2005, 327 ss.; Id., Il patto di non concorrenza postcontrattuale
tra preponente e agente nel diritto tedesco, in Contratto e
impresa/Europa, 2004, 121 ss. V. inoltre P. Kindler, La direttiva
comunitaria sugli agenti commerciali: un primo bilancio nel confronto
tra Italia e Germania (trad. it. di. S. Troiano), in Riv. dir. civ.,
2002, I, 235 ss. Una traduzione in lingua italiana del par. 84 ss. HGB
è riprodotta in F. Bortolotti, op. cit., 826 ss. Inoltre v. la
traduzione di P. Kindler in Giur. comm., 1995, I, 879 ss.
(3) Sottolinea la spiccata litigiosità dei contraenti quando ne va
dell’indennità di fine rapporto F.-J. Semler, Der Ausgleichsanstruch
des Warenvertreters, in M. Martinek-F.J. Semler-S. Habermeier, Handbuch
des Vertriebsrechts, 2ª ed., München, 2003, 335.
(4) Sui problemi relativi alla quantificazione della somma dovuta a
titolo di indennità di fine rapporto cfr., da ultimo, A. Venezia,
Calcolo dell’indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia, in
questa Rivista, 2007, 274 ss.
Questa norma prevede che «l’indennità non è dovuta: quando il
preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile
all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione
anche provvisoria del rapporto; quando l’agente recede dal contratto, a
meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili
all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più
essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività; quando,
ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i
diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia» (art.
1751 comma 2 c.c.).
Nel diritto tedesco l’indennità di fine rapporto è regolata nel par.
89b HGB (5). Il par. 89b comma 3 HGHspecifica che la pretesa non
sussiste quando: 1) l’agente disdetta il rapporto contrattuale, salvo
che il comportamento del preponente vi abbia dato motivata occasione
oppure salvo che non ci si possa aspettare una continuazione
dell’attività da parte dell’agente in considerazione della sua età
oppure a causa di malattia, oppure 2) quando il preponente ha
disdettato il rapporto contrattuale e per la disdetta sussisteva un
importante motivo ascrivibile al comportamento colpevole dell’agente,
oppure 3) quando, sulla base di un accordo fra il preponente e
l’agente, un terzo subentra all’agente nel rapporto contrattuale.
Questa accordo non può essere stipulato prima della cessazione del
rapporto contrattuale. In questo articolo si intendono esaminare questi
casi espressi di esclusione dell’indennità di fine rapporto. Si tratta
di ipotesi in cui il legislatore comunitario ritiene che la
corresponsione di un’indennità all’agente non sia equa. Ai fini
dell’accertamento della spettanza dell’indennità di fine rapporto, è
centrale chiedersi da chi provenga la disdetta del contratto. È inoltre
importante chiedersi quale delle due parti abbia dato adito
all’interruzione del rapporto contrattuale.
Prima ipotesi: la disdetta del contratto da parte del preponente
Un primo caso di esclusione del diritto all’indennità di fine rapporto
si verifica quando la risoluzione del rapporto contrattuale proviene
dal preponente, ma è stata determinata da un comportamento colpevole
dell’agente. Il legislatore comunitario, quello italiano e quello
tedesco prevedono che, in questa ipotesi, l’intermediario non possa far
valere la pretesa all’indennità. Il meccanismo si articola in tre
passaggi: 1) l’agente pone in essere dei comportamenti colpevoli; 2) di
conseguenza il preponente risolve il contratto; 3) l’intermediario non
può pretendere l’indennità. La ratio di questa regola è semplice: si
vuole evitare che l’agente determini, con comportamenti colpevoli e
strumentali, l’interruzione del rapporto contrattuale al fine di
percepire l’indennità.
Segue: a) il diritto comunitario
Scendiamo ora nel dettaglio dei singoli testi normativi. L’art. 17
direttiva 86/653/CEE attribuisce all’agente il diritto all’indennità di
fine rapporto. Secondo il diritto comunitario, tuttavia, vi sono dei
casi in cui tale diritto non sussiste. La prima ipotesi in cui
l’indennità di fine rapporto non è dovuta si verifica «quando il
preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile
all’agente commerciale, la quale giustifichi, in virtù della
legislazione nazionale, la risoluzione immediata del contratto» (art.
18 lett. a direttiva 86/653/CEE).
Segue: b) il diritto italiano
Nel diritto italiano il principio è che l’agente ha diritto
all’indennità di fine rapporto quando il contratto è disdettato dal
preponente. Sulla nozione di recesso da parte del preponente, che fa
sorgere il diritto dell’agente all’indennità di fine rapporto, non pare
sussistere un orientamento giurisprudenziale univoco. In una sentenza
del 1994 la Corte di cassazione ha affermato che non si possono
confondere, ai fini dei diritti spettanti all’agente di compagnia di
assicurazioni sottoposta a liquidazione coatta, l’ipotesi dello
scioglimento di diritto del rapporto (conseguente alla procedura
concorsuale aperta a carico del preponente) con quella del recesso
della compagnia (6). La Corte di cassazione si è poi occupata nel 1999
di disdetta proveniente dal preponente, sempre nel contesto particolare
delle procedure concorsuali (7). In questa sentenza la Corte pare
pervenire a una conclusione diversa, in quanto equipara al recesso del
preponente la risoluzione conseguita di diritto alla dichiarazione
d’insolvenza e messa in liquidazione coatta della società di
assicurazione. La Corte di appello di Roma ha avuto occasione di
occuparsi più recentemente di questa materia statuendo che, in caso di
scioglimento del rapporto di agenzia dovuto alla liquidazionecoatta
amministrativa della compagnia assicurativa, all’agente spetta
l’indennità sostitutiva del preavviso, dovendosi equiparare al recesso
dell’impresa la scioglimento del rapporto per la sua messa in
liquidazione (8).
Tanto premesso - brevemente - in ordine alla nozione di disdetta del
rapporto contrattuale da parte del preponente, occorre rilevare che nel
diritto italiano si prevede un’eccezione al principio secondo cui se la
disdetta proviene dal preponente l’agente ha diritto all’indennità di
fine rapporti.
Note:
(5) Le abbreviazioni della terminologia giuridica tedesca riportate nel
presente scritto hanno il seguente significato: BB: Betriebs-Berater
[rivista]; BGH: Bundesgerichtshof (Corte di cassazione federale); DB:
Der Betrieb [rivista]; HGB: Handelgesetzbuch (codice di commercio); LG:
Landgericht (tribunale); MDR: Monatsschrift für Deutsches Recht
[rivista]; NJW: Neue Juristische Wochenschrift [rivista]; OLG:
Oberlandesgericht (corte di appello); Rn.: Randnummer (numero a margine
di pagina); VersR: Versicherungsrecht [rivista]; WRP: Wettbewerb in
Recht und Praxis [rivista]; ZInsO: Zeitschrift für das gesamte
Insolvenzrecht [rivista]; ZVglRWiss: Zeitschrift für Vergleichende
Rechtswissenschaft [rivista].
(6) Cass. 9 aprile 1994, n. 3348.
(7) Cass. 29 aprile 1999, n. 4310.
(8) App. Roma 16 giugno 2003, in Il Fall., 2004, 1110 s., con commento di C. D’Alessandro.
La legge stabilisce difatti che l’indennità non è dovuta «quando il
preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile
all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione
anche provvisoria del rapporto» (art. 1751 comma 2 c.c.).
La disposizione richiama il rimedio della risoluzione del contratto (il
preponente «risolve»). Secondo i principi «nei contratti con
prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue
obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la
risoluzione del contratto» (art. 1453 comma 1 c.c.). È poi altra regola
di carattere generale che «il contratto non si può risolvere se
l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo
all’interesse dell’altra» (art. 1455 c.c.). Nel caso del contratto di
agenzia, dice la legge (art. 1751 comma 2 c.c.), si deve verificare una
«inadempienza». La terminologia del legislatore in questo contesto è
dunque diversa da quella utilizzata nell’art. 1453 c.c.
(«inadempimento»). La differenza fra «inadempienza» e «inadempimento»
deve tuttavia ritenersi di mero carattere terminologico ed è
probabilmente da ascriversi al fatto che l’art. 1751 comma 2 c.c. è
attuazione dell’art. 18 direttiva 86/653/CEE, in cui si fa appunto uso
del termine «inadempienza». Non pare che vi siano differenze di
sostanza fra «inadempienza» e «inadempimento»: occorre un comportamento
dell’agente che configura violazione degli obblighi che gli fanno capo.
Ma ciò non basta: l’inadempienza dell’agente deve difatti essere
particolarmente grave. Si deve trattare di una inadempienza «la quale,
per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del
rapporto» (art. 1751 comma 2 c.c.). La terminologia sarà familiare al
cortese lettore, perché il legislatore ne fa uso anche nell’art.2119
comma 1. c.c. Nel disciplinare l’estinzione del rapporto di lavoro si
prevede difatti che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto
«qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche
provvisoria, del rapporto». Il legislatore italiano pone dunque un
chiaro limite al potere del preponente di risolvere il contratto con
diniego all’agente del diritto all’indennità di fine rapporto: solo
un’inadempienza particolarmente grave permette il rifiuto. Non è
possibile prevedere contrattualmente casi più lievi d’inadempienza
dell’agente che hanno per conseguenza il rifiuto di corrispondere
l’indennità. In particolare non sarà legittimo inserire nel contratto,
per ipotesi del genere, delle clausole risolutive espresse le quali
prevedano - a danno dell’agente - il venir meno del diritto
all’indennità di fine rapporto (9).
Segue: c) il diritto tedesco
Nel diritto tedesco è contenuta una disposizione simile a quella del
diritto italiano. Anche qui, in attuazione della direttiva comunitaria,
si prevede che l’indennità di fine rapporto non spetta quando il
preponente ha risolto il rapporto contrattuale e per la risoluzione
sussisteva un importante motivo ascrivibile al comportamento colpevole
dell’agente (par. 89b comma 3 n. 2 HGB).
Da questa disposizione si ricava innanzitutto, ex negativo e in
generale, che - se il preponente disdetta il contratto - l’agente ha
diritto all’indennità di fine rapporto. Il legislatore tedesco però dà
rilevanza alle ragioni che muovono l’imprenditore. Se la disdetta è
determinata da un importante motivo ascrivibile al comportamento
colpevole dell’agente, allora l’indennità non è dovuta. L’interprete
deve dunque chiedersi se sussista o meno un importante motivo per la
disdetta posta in essere dal preponente. La risposta positiva esclude
il diritto all’indennità, mentre la risposta negativa attribuisce
all’agente l’indennità. Elementi costitutivi della fattispecie prevista
dal par. 89b comma 3 n. 2 HGB sono: 1) la disdetta del rapporto
contrattuale da parte del preponente per importante motivo; 2) un
comportamento colpevole dell’agente. Nel diritto tedesco la disdetta
del contratto di agenzia può avvenire, in astratto, sia ai sensi del
par. 89 HGB (rubricato «disdetta del contratto»; disdetta «ordinaria»)
sia ai sensi del par. 89a HGB (rubricato «disdetta senza osservanza di
termini»; disdetta «straordinaria»). Secondo questa ultima disposizione
il rapporto contrattuale può essere terminato da una delle parti, in
presenza di un importante motivo, senza la necessità di osservare
termini di preavviso (par. 89a HGB). La Corte di cassazione federale
tedesca ha ribadito che la disdetta del rapporto di agenzia per
importante motivo determina l’interruzione della relazione contrattuale
con effetto immediato (10). Anche se la disdetta del contratto può
essere, astrattamente, ordinaria oppure straordinaria, nel caso in
esame (disdetta del preponente per comportamento colpevole dell’agente)
- dovendo sussistere un importante motivo di disdetta che trova la sua
origine in un comportamento colpevole dell’intermediario - la disdetta
sarà sempre di natura straordinaria.
Alla disdetta del contratto da parte del preponente può equipararsi il
rifiuto dell’imprenditore di rinnovare il contratto di agenzia. Può
ricorrere questa ipotesi, in particolare, quando il contratto era stato
in passato rinnovato e teoricamente avrebbe dovuto essere nuovamente
rinnovato, ma - in presenza di un importante motivo in capo all’agente
- il preponente rifiuta il rinnovo. Non è invece del tutto pacifico
come debba interpretarsi un accordo consensuale di risolvere il
contratto. Ai fini dell’applicazione del par. 89b comma 3 n. 2 HGB è
necessario che la disdetta del contratto provenga dal preponente. Nel
caso di accordo consensuale, la disdetta non proviene
dall’imprenditore, bensì da entrambe le parti. La disposizione in
commento non dovrebbe dunque trovare applicazione (11). Per quanto
riguarda gli effetti sul
Note:
(9) Cfr. M. Miscione, Commento all’art. 1751, in AA.VV., Commentario
breve al codice civile, a cura di G. Cian-A. Trabucchi, 8ª ed., Padova,
2007, 1833.
(10) BGH 25 novembre 1998, in NJW, 1999, 946 ss.
(11) Cfr. W.H. Roth, sub par. 89b Rn. 17, in I. Koller-W.H. Roth-W. Morck, Handelsgesetzbuch, 6ª ed., München, 2007.
contratto di agenzia di una cessione d’azienda o di un ramo d’azienda
da parte del preponente, la disdetta da parte dell’imprenditore non
comporta in sé il venir meno del diritto dell’agente all’indennità di
fine rapporto (12). Ai sensi del par. 89a comma 1 HGB la disdetta
immediata del contratto di agenzia è possibile quando ricorre un
«importante motivo» (wichtiger grund). Secondo la giurisprudenza
tedesca (13), per importante motivo si intendono circostanze che
impediscono la continuazione del rapporto contrattuale anche solo fino
al decorso del termine di preavviso. La disdetta ha effetti immediati.
La Corte di cassazione federale tedesca ha, in più occasioni, affermato
che la nozione di «importante motivo» di cui al par. 89b comma 3 n. 2
HGB (che configura uno dei casi in cui è prevista espressamente
l’esclusione dell’indennità di fine rapporto) coincide con la nozione
di importante motivo di cui al par. 89a HGB (che legittima l’immediata
cessazione del contratto) (14). In altre parole le stesse ragioni che
legittimano il preponente a porre termine con effetti immediati al
contratto di agenzia consentono all’imprenditore di rifiutare
all’agente l’indennità. Il pagamento viene considerato non equo nei
confronti di un soggetto che si è macchiato di un comportamento
colpevole che legittima l’interruzione immediata della relazione
contrattuale. Per l’applicazione della disposizione in esame devono
sussistere sia la disdetta del contratto da parte del preponente sia
l’importante motivo. Occorre inoltre che vi sia un legame di causalità
fra l’importante motivo e la disdetta (15).
Il secondo elemento costitutivo della fattispecie che consente al
preponente di recedere dal contratto senza riconoscere l’indennità di
fine rapporto è un comportamento colpevole (schuldhaftes Verhalten)
dell’agente, che può consistere tanto in un’azione quanto in
un’omissione. L’indennità è esclusa solo se il comportamento è
colpevole. Se, al contrario, non può essere mossa alcuna contestazione
di «colpevolezza» all’agente, questi potrà pretendere l’indennità a
fronte di una disdetta proveniente dal preponente. Ne consegue che,
sotto questo profilo, la nozione di «importante motivo» ai sensi del
par. 89a HGB (per la disdetta con effetti immediati del contratto) e
quella ai sensi del par. 89b comma 3 n. 2 HGB non sono coincidenti. La
disdetta immediata del rapporto contrattuale prescinde da un
comportamento colpevole, mentre nel caso previsto dalla seconda
disposizione menzionata occorre un comportamento colpevole dell’agente,
il quale legittima il preponente a rifiutare l’indennità. In altre
parole non ogni disdetta per importante motivo fa venire meno il
diritto all’indennità. Occorre distinguere: 1) se vi è solo un
importante motivo, l’agente conserva il diritto; 2) se vi è un
importante motivo e un comportamento colpevole dell’agente, allora
l’intermediario perde il diritto.
Fra le decisioni giurisprudenziali in materia è utile menzionare un
decreto della Corte di appello di Hamm (16). Era stata presentata
domanda di apertura del procedimento d’insolvenza sul patrimonio
dell’agente e, per questa ragione, il preponente aveva disdettato il
contratto di agenzia con effetti immediati, senza l’osservanza di un
termine di preavviso (17). La Corte di appello ritiene che la
presentazione di tale domanda costituisca importante motivo di disdetta
del contratto. Non è tuttavia detto che ciò consenta di negare il
diritto all’indennità di fine rapporto. A tal fine il par. 89b comma 3
n. 2 HGB richiede difatti un comportamento colpevole dell’agente. Solo
laddove sussista tale comportamento colpevole sarà possibile negare
l’indennità di fine rapporto, altrimenti dovuta. Anche la Corte di
appello di Monaco si è occupata della materia e ha stabilito che
l’agente di un’assicurazione che falsifica la firma di un cliente fa
venire meno il rapporto fiduciario che lo lega alla compagnia
assicurativa, con la conseguenza che l’assicurazione può disdettare
immediatamente il contratto di agenzia (18). Tale comportamento,
penalmente rilevante, configura un importante motivo ai sensi del par.
89b comma 3 n. 2 HGB in presenza del quale l’intermediario perde il
diritto all’indennità di fine rapporto. Per il resto la giurisprudenza
tedesca, nel corso degli anni, si è posta in più occasioni la domanda
relativa alla sussistenza del diritto all’indennità a seguito di
disdetta del contratto da parte del preponente. Un importante motivo
per fatto colpevole ricorre nel caso di violazioni contrattuali di peso
poste in essere dall’agente. È il caso, ad esempio, in cui
l’intermediario svolge in modo illegittimo
attività concorrenziale. In altre fattispecie è stato ritenuto che il
comportamento dell’agente non configurasse importante motivo. La
giurisprudenza è giunta a questa conclusione, per esempio, a fronte di
una disdetta del contratto da parte del preponente per il fatto che
l’intermediario non aveva partecipato a un corso di formazione. Anche
il rifiuto di fornire informazioni con le modalità richieste
dall’imprenditore non è stato considerato dal formante
giurisprudenziale un importante motivo per rifiutare l’indennità di
fine rapporto. In conclusione bisogna menzionare il caso in cui
l’agente ha posto in essere un comportamento sì colpevole, che però non
è di gravità tale da configurare un importante motivo.
Note:
(12) Cfr. W. Sturm-K. Haakon Liekefett, § 89b HGB und Unternehmenskauf
- Ausgleichsansprüche von Handelsvertretern nach Betriebsveräußerung
durch Asset Deal, in BB, 2004, 1011.
(13) Cfr., per esempio, OLG München 1° luglio 2003, in VersR, 2004, 470 ss.
(14) Cfr. BGH 16 febbraio 2000, in NJW, 2000, 1866 ss.; BGH 25 novembre 1998, ivi, 1999, 946 ss.
(15) K.J. Hopt, sub par. 89b Rn. 66, in K.J. Hopt-H. Merkt, Handelsgesetzbuch, 32ª ed., München, 2006.
(16) OLG Hamm 9 giugno 2004 (decr.), in ZInsO, 2004, 1035 s.
(17) Sulla disciplina tedesca dell’insolvenza sia consentito rinviare a
V. Sangiovanni, L’azione revocatoria internazionale fra giurisdizione e
legge applicabile, in Il Fall., 2007, 933 ss., Id., La domanda di
apertura del procedimento di insolvenza nel diritto tedesco, ivi, 2006,
501 ss.; Id., La domanda di ammissione al passivo dell’insolvenza nel
diritto tedesco alla luce del regolamento comunitario n. 1346/2000, in
Dir. fall., 2005, I, 1202 ss.
(18) OLG München 1° luglio 2003, in VersR, 2004, 470 ss.
In questo caso l’indennità di fine rapporto gli deve essere
riconosciuta poiché non opera il caso di esclusione che si è appena
esaminato. D’altro canto non pare giusto riconoscere l’indennità di
fine rapporto in misura completa all’agente, se egli ha posto in essere
violazioni del contratto. In questi casi si ritiene che il giudice
possa ridurre l’ammontare dell’indennità per ragioni di equità, in
applicazione del par. 89b comma 1 n. 3 HGB (19).
Seconda ipotesi: la disdetta del contratto da parte dell’agente
Il secondo caso in cui l’agente non ha diritto all’indennità di fine
rapporto, secondo la normativa comunitaria, quella italiana e quella
tedesca, è quello in cui il contratto di agenzia viene disdettato dallo
stesso intermediario. Se l’agente pone termine di propria iniziativa
alla relazione contrattuale, l’indennità non gli spetta, salvo per
alcune eccezioni che si esamineranno sotto. Ricostruire la ratio di
questa disposizione non è agevole. L’indennità di fine rapporto mira:
1) a premiare l’agente perché questi ha creato un portafoglio-clienti
da cui non può più trarre benefici una volta interrotto il
rapportocontrattuale e 2) a dare un sostegno economico
all’intermediario nel caso di interruzione della relazione. Il
legislatore prevede tuttavia che l’indennità non spetta quando è lo
stesso agente a terminare la relazione. La ratio di questa esclusione
non è chiara perché le finalità appena illustrate permangono anche nel
caso in cui l’interruzione del rapporto proviene dall’intermediario. Se
l’agente ha costruito un portafoglio-clienti, di questo portafoglio il
proponente continuerà a beneficiare comunque, indipendentemente da chi
prende l’iniziativa per porre termine alla relazione
contrattuale.Un’analogia con quanto avviene nel diritto societario pare
corretta (20). Chi recede da un contratto di società ha diritto alla
liquidazione della propria quota, indipendentemente dal fatto che sia
lo stesso socio a prendere la relativa iniziativa. A questa
argomentazione si aggiunga che se l’agente cessa di lavorare per il
preponente ha - in linea di principio - bisogno di sostegno economico,
indipendentemente da chi termina il rapporto contrattuale.
Probabilmente la ratio della disposizione in esame risiede nel fatto
che l’intermediario che pone termine alla relazione contrattuale ha,
normalmente, già trovato un’altra occupazione e non pare dunque
meritevole di sostegno economico. Questa osservazione, a ben vedere,
non riesce tuttavia