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Diritto Societario

societa` a responsabilita` limitata di Valerio Sangiovanni


In questo articolo si esamina il diritto di controllo del socio di s.r.l., ponendolo a confronto con quanto previsto nel diritto tedesco per la GmbH.

Introduzione

A seguito della riforma del 2003 (1), in Italia il diritto di controllo dei soci di s.r.l. e` ora disciplinato dall’art.2476 c.c. La disposizione e` rubricata «responsabilita` degli amministratori e controllo dei soci» e, a dire il vero, si occupa prevalentemente di responsabilita` dei gestori (2). Al controllo e` dedicato un solo comma, il quale recita: «i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione» (art. 2476, comma 2, c.c.) (3).
Anche il diritto tedesco prevede che i soci di GmbH (4) dispongono di un diritto d’informazione (Auskunftsrecht) e di un diritto di consultazione (Einsichtsrecht) (§ 51a GmbHG) (5).
La prima differenza da rilevare e` che in Germania si dedica un’intera e separata disposizione (§ 51a GmbHG) ai diritti d’informazione e di consultazione dei soci di GmbH. Anzi, in aggiunta a questa norma di carattere sostanziale va menzionato anche il successivo § 51b GmbHG, il quale regola gli aspetti di tutela processuale di tali diritti, rinviando al § 132 AktG (6). Nel diritto italiano - invece - al diritto di controllo e` dedicato un solo comma, all’interno di una disposizione che si occupa di responsabilita` degli amministratori. La seconda differenza che balza all’occhio fra i due ordinamenti e` che in Italia ci si riferisce, nella rubrica dell’art. 2476 c.c., al «controllo» dei soci, mentre in Germania si pone l’accento sulle modalita` («informazione» e «consultazione»)



Note:
(1) Fra i contributi a primo commento della riforma della s.r.l. cfr. V. Salafia, Il nuovo modello di societa` a responsabilita` limitata, in questa Rivista,2003, 5 ss.; G. Zanarone, Introduzione alla nuova societa` a responsabilita` limitata, in Riv. soc., 2003, 58 ss. Per una rassegna di giurisprudenza sull’applicazione della nuova normativa a distanza di tre anni dalla novella v. G. Racugno/E. Loffredo, Societa` a responsabilita` limitata, in Giur. comm., 2006, II, 209 ss.
(2) In materia di responsabilita` degli amministratori di s.r.l. sia consentito il rinvio a V. Sangiovanni, La responsabilita` degli amministratori di s.r.l. verso la societa`, in Contr. e impr., 2007, 693 ss.; Id., Die Haftung der GmbHGeschäftsführer gegenüber der Gesellschaft in Italien, in GmbHR, 2007, 584 ss. Piu` in generale, sulla responsabilita` dei gestori nelle societa` di capitali, v. V. Salafia, Profili di responsabilita` degli amministratori di societa` di capitali, in questa Rivista, 2005, 1333 ss.
(3) Sul diritto di controllo del socio nella nuova s.r.l. cfr., fra i tanti, O. Cagnasso, Diritto di controllo dei soci e revoca dell’amministratore per gravi irregolarita`: primi provvedimenti in sede cautelare relativi alla «nuova» societa` a responsabilita` limitata, in Giur. it., 2005, 315 ss.; D. Fico, Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l., in questa Rivista, 2006, 169 ss.; M. Ricci, I controlli individuali del socio non amministratore di societa` a responsabilita` limitata, in Riv. dir. comm., 2006, I, 111 ss.
(4) In questo articolo vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni tipiche della terminologia giuridica tedesca: AktG: Aktiengesetz (legge sulle azioni); BGB: Bürgerliches Gesetzbuch [codice civile]; BGH: Bundesgerichtshof (Corte di cassazione federale); EWiR: Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht [rivista]; GmbH: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (societa` a responsabilita` limitata); GmbHG: Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (legge sulle societa` a responsabilita` limitata); GmbHR: GmbHRundschau [rivista]; LG: Landgericht [tribunale]; NJW-RR: NJW-Rechtsprechungs- Report [rivista]; OLG: Oberlandesgericht (corte di appello); Rn.: Randnummer (numero a margine di pagina); ZIP: Zeitschrift für Wirtschaftsrecht [rivista].
(5) In materia di GmbH tedesca sia consentito rinviare ad alcune mie precedenti pubblicazioni: V. Sangiovanni, Limitazioni statutarie alla cessione di partecipazioni di s.r.l.: un confronto col diritto tedesco, in questa Rivista, 2007, 1151 ss.; Id., Il diritto del quotista di s.r.l. all’informazione e all’ispezione nel diritto tedesco, in Riv. dir. comm., 2006, I, 515; Id., Doveri e responsabilita` degli amministratori di s.r.l. in comparazione con la GmbH tedesca, in questa Rivista, 2006, 1563 ss.; Id., Finanziamenti dei quotisti di s.r.l. tedesca (GmbH) alla societa` e insolvenza della societa`, in Contr. e impr./Europa, 2006, 329 ss.; Id., I limiti statutari alla circolazione di quote di s.r.l. tedesca (GmbH), in questa Rivista, 2006, 381 ss.; Id., La cessione di quota di s.r.l. e il ruolo del notaio nel diritto tedesco, in Notariato, 2006, 82 ss.; Id., Responsabilita` degli amministratori di s.r.l. tedesca (GmbH) nei confronti della societa`, in questa Rivista, 2005, 1571 ss.; Id., Il diritto delle minoranze di convocare l’assemblea e d’inserire punti all’ordine del giorno nella GmbH tedesca, in Riv. dir. comm., 2002, I, 813 ss.; Id., La societa` a responsabilita` limitata tra avvocati nel diritto tedesco, in Riv. soc., 1999, 914 ss. V. inoltre il contributo di D. U. Santosuosso, Le societa` non quotate in Germania dalla GmbH (s.r.l.) alla AG (s.p.a.) «flessibile», in Riv. soc., 1999, 516 ss.
(6) In materia di tutela processuale del diritto d’informazione dell’azionista nell’ordinamento tedesco sia lecito il rinvio a V. Sangiovanni, Il diritto dell’azionista all’informazione. Profili processuali nel diritto tedesco, in Riv. dir. proc., 2007, 433 ss.



con cui tale controllo viene esercitato (7). In realta` anche nel diritto italiano il controllo assume le due forme della «informazione» («diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali») e della «consultazione» (diritto «di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione»). Informazione e consultazione sono modalita` di esercizio del controllo da parte dei soci, il quale e` - a sua volta - finalizzato a garantire una corretta gestione della societa` da parte degli amministratori. Una buona gestione della s.r.l. e della GmbH e` certamente favorita dalla possibilita` per i detentori delle partecipazioni di controllare l’operato dei gestori. Sotto questo profilo pare azzeccata, nel diritto italiano, la collocazione della disposizione in materia di controllo nello stesso articolo che regola la responsabilita` degli amministratori (8).

Le finalita` dei diritti d’informazione e di consultazione

Il diritto di controllo viene tipicamente esercitato da soci di minoranza nei confronti della societa`, la quale opera attraverso i suoi amministratori, che sono invece espressione della maggioranza. Chi esercita il controllo tende a essere un disturbatore della «quiete sociale». Il socio che chiede informazioni probabilmente non e` convinto della bonta` della gestione della societa` e potrebbe avere in mente di avviare iniziative contro gli amministratori. Questi tendono a dare facilmente le informazioni richieste solo se esse sono sostanzialmente «innocue». Viceversa: laddove i dati richiesti sono realmente sensibili, gli amministratori tendono a opporre un rifiuto, al fine di proteggere se´ stessi e la maggioranza di cui sono espressione.
Sarebbe tuttavia riduttivo ritenere che i diritti d’informazione e di consultazione sono finalizzati esclusivamente all’esercizio di un’azione di responsabilita` contro gli amministratori. Le informazioni raccolte dai soci possono, al contrario, servire a vari scopi. In generale si puo` affermare che i diritti d’informazione e di consultazione sono «strumentali» rispetto ad altre iniziative. Queste iniziative configurano, a loro volta, esercizio di altri diritti riconosciuti dall’ordinamento ai soci.
Innanzitutto le informazioni raccolte dai soci possono essere strumentali al voto in assemblea. A seconda dei dati che raccoglie, il quotista puo` decidere di non votare oppure - nel votare - d’indirizzare il suo consenso in una direzione piuttosto che in un’altra. I soci possono chiedere agli amministratori quelle informazioni che li pongono in condizione di votare in modo informato. Attesa tuttavia la pluralita` di finalita` cui e` indirizzato il diritto di controllo, e` da ritenersi che i diritti d’informazione e di consultazione sussistano indipendentemente dal diritto di voto. Anche il socio che ne fosse privo potrebbe chiedere agli amministratori informazioni sulle vicende della societa` (9).
I dati ottenuti possono poi indurre i soci a far valere la responsabilita` degli amministratori (10). «L’azione di responsabilita` contro gli amministratori e` promossa da ciascun socio» (art. 2476, comma 3, c.c.). Il singolo quotista puo` dunque operare in due fasi: 1) prima chiede le informazioni e poi, se ritiene che ne sussistano i presupposti, 2) esercita l’azione di responsabilita`. E si badi che il tutto puo` essere compiuto da un singolo socio, per di piu` detentore di una partecipazione anche molto piccola. La ricerca di dati da parte dei quotisti puo` pertanto avere finalita` per cosı` dire «repressive»: a seguito della raccolta e della valutazione delle informazioni, il socio puo` constatare una cattiva gestione della societa` e decidere di avviare iniziative sanzionatorie nei confronti degli amministratori. Il diritto d’informazione e di consultazione e` quindi certamente uno strumento di controllo sull’operato dei gestori. Sotto questo profilo appare corretto che il legislatore italiano, nella rubrica dell’art. 2476 c.c., riassuma il significato di «informazione» e «consultazione» con l’espressione «controllo» dei soci. Ma il diritto di voto e il diritto di esercitare l’azione di responsabilita` sono solo due esempi delle finalita` cui puo` essere indirizzato il preliminare esercizio dei diritti d’informazione e di consultazione. In dottrina si sono fatti diversi altri esempi (11). Si pensi alla necessita` del socio di essere adeguatamente informato al fine di esercitare il diritto di opzione in relazione a un aumento di capitale oppure al fine di esercitare il diritto di recedere dalla societa`. Informazioni possono essere molto importanti anche in vista di una progettata cessione della quota.
Il diritto d’informazione e di consultazione dei soci integra il controllo che, per certi versi, esercita l’assemblea sull’operato degli amministratori. Il problema e` che l’assise assembleare esprime il punto di vista della maggioranza che ha nominato i gestori. Nel caso invece del diritto di controllo, le cose non stanno cosı`, perche´ il diritto d’informazione e di consultazione puo` essere esercitato da qualsiasi socio, dunque anche da coloro che non hanno concorso a nominare gli amministratori. Il fatto che i quotisti siano titolari di tali poteri e` circostanza gia` in se´ idonea, almeno astrattamente, a influenzare



Note:
(7) Sul diritto di controllo dei soci di s.r.l. in prospettiva comparata cfr. R. Guidotti, Societa` a responsabilita` limitata e tutela dei soci di minoranza: un raffronto tra ordinamenti, in Contr. e impr., 2007, 668 ss., il quale si occupa della disciplina in Germania, Francia, Portogallo e Spagna. Sul diritto d’informazione assembleare dei soci in Spagna cfr. R. Calderazzi, Il diritto di informazione dei soci nell’ordinamento spagnolo, in Riv. dir. comm., 2004, I, 875 ss.
(8) R. Guidotti, op. cit., 675.
(9) In questo senso, con riferimento all’ordinamento tedesco, G. H. Roth, in GmbHG-Kommentar, a cura di H. Altmeppen, G. H. Roth, V ed., München, 2005, § 51a Rn. 7.
(10) N. Abriani, Commento all’art. 2476, in Codice commentato delle s.r.l., diretto da P. Benazzo/S. Patriarca, Torino, 2006, 362.
(11) R. Guidotti, op. cit., 674.



l’operato dei gestori (12). Questi, sapendo che i soci possono effettuare delle verifiche, tendono ad agire bene, per evitare di essere «scoperti» e di subire le conseguenze di un’azione di responsabilita`. Violazioni di legge tendono, quantomeno teoricamente, a verificarsi in misura minore perche´ gli amministratori sono assoggettati a un controllo continuo da parte di coloro che hanno investito in societa`. L’organo preposto al controllo nella s.r.l. e` il collegio sindacale (art. 2477, comma 1, c.c.). La nomina di questo organo e` peraltro obbligatoria solo in certi casi (art. 2477, commi 2 e 3, c.c.): si tratta essenzialmente dell’ipotesi di societa` di dimensioni non piccole. In assenza di collegio sindacale, uno dei pochi strumenti di tutela dei soci di minoranza e` l’esercizio del diritto di controllo dei quotisti. Nel diritto italiano la previsione di un diritto di controllo del socio appare ora slegata dal fatto che la s.r.l. presenti o meno un collegio sindacale. Nell’art. 2489 c.c. previgente, invece, il diritto d’informazione e di consultazione veniva riconosciuto nelle sole societa` in cui non era presente il collegio sindacale. Questa disposizione e` stata abrogata con la riforma del 2003. E ` fuori di dubbio che il diritto di controllo competa ai soci in assenza di collegio sindacale. Ritengo tuttavia che, anche nei casi in cui sia presente un collegio sindacale, non venga meno tale diritto dei quotisti (13). Da un lato, vi e` il dato letterale della mancata riproduzione di quella disposizione che era l’art. 2489 previgente. Ma, soprattutto, diverse sono le finalita` e il meccanismo di operativita` del collegio sindacale e del diritto di controllo dei soci. Il collegio sindacale del resto, pur con tutte le caratteristiche d’indipendenza che dovrebbero caratterizzarne l’operato, e` pur sempre espressione di quella maggioranza che ha nominato gli amministratori e nei cui confronti si indirizzano i diritti d’informazione e di consultazione dei quotisti (14). Una soluzione diversa, che esclude il diritto di controllo del socio quando e` presente il collegio sindacale, produrrebbe l’effetto paradossale di rimuovere tale diritto proprio nelle societa` di maggior dimensioni, in cui e` piu` probabile che vi siano numerosi quotisti di minoranza esposti al potere (e, talvolta, all’arbitrio) della maggioranza. Sarebbe poi poco coerente dal punto di vista sistematico riconoscere a ciascun socio il diritto all’azione di responsabilita` (art. 2476, comma 3, c.c.), se prima non gli si e` dato il potere di raccogliere le necessarie informazioni (art. 2476, comma 2, c.c.).
Un’ulteriore ragione per il riconoscimento di un diritto individuale di ciascun socio all’informazione e alla consultazione risiede nella circostanza che, con la riforma del 2003, e` venuto meno il controllo giudiziario sulla s.r.l. (15).
Nel complesso, dunque, stante non solo la facoltativita` del collegio sindacale ma anche l’assenza di un controllo giudiziario sulla gestione, vi e` il rischio di un eccessivo potere degli amministratori, cui fa da contrappeso - nell’impianto legislativo risultante dalla riforma - il riconoscimento riconoscimento in capo ai singoli soci di un potere di controllo. La materia del diritto di controllo del socio di s.r.l. o di GmbH puo` assumere una considerevole rilevanza pratica, in particolare nelle societa` con un elevato numero di quotisti. Nella prassi, in genere, la s.r.l. e la GmbH presentano una compagine sociale numericamente piuttosto limitata. Tuttavia puo` certamente capitare che vi siano societa` con numerosi soci. In questo caso la «distanza » fra l’organo amministrativo e i titolari delle partecipazioni tende a essere maggiore. Vi sara` probabilmente un unico socio (oppure un gruppo di due-tre quotisti) in possesso della maggioranza a fronte del quale si collocano numerosi soci di minoranza. La maggioranza ha espresso gli amministratori e tende ad avallare le scelte da questi operate. Ecco allora che il singolo socio puo`, esercitando i diritti d’informazione e di consultazione, fare pressione sull’amministrazione.

L’oggetto dei diritti d’informazione e di consultazione

La legge italiana prevede che «i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione » (art. 2476, comma 2, c.c.). La legge tedesca stabilisce che gli amministratori, se richiesti, devono dare senza ritardo a ciascun socio informazioni sulle vicende della societa` e consentire la consultazione dei libri sociali e della documentazione (§ 51a, comma 1, GmbHG). In entrambi gli ordinamenti viene dunque operato uno «scorporo» di cio` che il legislatore italiano definisce nella rubrica dell’art. 2476 c.c. come «controllo» dei soci: da un lato vi e` un diritto di «informazione», dall’altro vi e` un diritto di «consultazione». Cerchiamo allora di esaminare analiticamente l’oggetto di tali diritti.

(segue): a) l’informazione

Quali sono le informazioni che possono essere legittimamente richieste dal socio di una s.r.l. o di una GmbH agli amministratori della societa`? L’espressione utilizzata dal legislatore italiano e` ampia: «notizie sullo svolgimento degli affari sociali». Allo stesso modo e` generica la formulazione adottata dal legislatore tedesco: qualsiasi circostanza concernente le «vicende della societa`» (Angelegenheiten der Gesellschaft).
Le due espressioni linguistiche sono sostanzialmente coincidenti.



Note:
(12) M. Lutter/P. Hommelhoff, GmbHG-Kommentar, a cura di M. Lutter, P. Hommelhoff, XVI ed., Köln, 2004, § 51a Rn. 9; G. H. Roth, op. cit., § 51a Rn. 3.
(13) Cosı` anche M. Menicucci, Il «contenuto» del controllo del socio nella societa` a responsabilita` limitata, in Giur. comm., 2007, 161 s.
(14) L. De Angelis, Amministrazione e controllo nella societa` a responsabilita` limitata, in Riv. soc., 2003, 485.
(15) Sulla non applicabilita` in via analogica dell’art. 2409 c.c. alla s.r.l. sia lecito rinviare a V. Sangiovanni, La revoca degli amministratori di s.r.l., in questa Rivista, 2007, 1329 s.; Id., La revoca dell’amministratore di s.r.l., in Giur. mer., 2007, 1387 s.



Il riferimento agli «affari sociali» o alle «vicende della societa`» consente di escludere dal diritto dei soci le informazioni che non hanno alcun legame con la s.r.l. D’altra parte e` difficile che un quotista chieda agli amministratori notizie su circostanze diverse. Si deve poi ritenere che non possano essere chieste informazioni di carattere privato sui gestori e sugli altri soci. In Germania sia la giurisprudenza sia la dottrina escludono la legittimita` di simili richieste (16) e una soluzione simile dovrebbe valere anche per il nostro ordinamento. Per il resto, almeno teoricamente, l’oggetto del diritto d’informazione del socio e` illimitato. Il quotista potrebbe dunque rivolgersi agli amministratori e chiedere di essere informato su una non meglio specificata «situazione della societa`». A una richiesta del genere dovrebbe tuttavia essere legittimo rispondere in modo altrettanto generico. Nella dottrina tedesca si ritiene che, a una richiesta d’informazioni formulata in modo estremamente generico, gli amministratori possano rispondere in modo altrettanto generico (17). Vige insomma un principio di sostanziale corrispondenza fra genericita` del dato richiesto e genericita` dell’informazione fornita. A richieste vaghe possono essere date risposte standardizzate, possono - ad esempio - essere consegnate relazioni gia` predisposte sullo stato della societa`. Sara` poi, se del caso, il socio a chiedere ulteriori delucidazioni. In tutta la materia del diritto di controllo dei quotisti e` decisiva l’osservanza del principio di buona fede (art. 1375 c.c.: il contratto deve essere eseguito secondo buona fede; § 242 BGB: il debitore e` obbligato a effettuare la prestazione cosı` come richiesto da buona fede). Tale principio puo` imporre, fra le altre cose, che le richieste d’informazione presentate dai soci di una s.r.l. oppure di una GmbH siano ragionevolmente dettagliate. Alla richiesta di un quotista del tutto vaga di poter conferire con gli amministratori la societa` potrebbe opporre un legittimo rifiuto, chiedendo che essa venga un minimo specificata. Si immagini il caso limite di una s.r.l. oppure di una GmbH con numerosi soci in cui uno di essi, con una partecipazione del tutto minoritaria, pretende di parlare immediatamente con i gestori (che non hanno invece tempo a disposizione) in merito a temi del tutto vaghi. Il principio di buona fede e`, nella materia qui in esame, di centrale rilevanza. Gli esatti limiti dei diritti d’informazione e di consultazione dei soci e dei correlati obblighi degli amministratori dipendono anche, e non poco, dall’osservanza di tale regola generale (18). Nonostante l’esigenza di una certa specificazione della domanda d’informazioni, secondo l’opinione prevalente nel diritto tedesco la richiesta agli amministratori non deve essere accompagnata da una motivazione (19). Questa soluzione pare doversi accogliere anche nell’ordinamento italiano.
Lo spettro delle informazioni richiedibili agli amministratori e` molto ampio. Fra le vicende sociali su cui i soci hanno diritto di essere informati rientra l’operato degli stessi gestori. Gli amministratori rappresentano la s.r.l. e la GmbH e, nell’esercizio di tale funzione, concludono dei contratti e - piu` in generale - compiono delle operazioni. I soci possono chiedere informazioni su tali contratti e operazioni (20). Si pensi in particolare al desiderio dei quotisti di avere informazioni aggiornate su operazioni di elevato valore economico che possono comportare rischi significativi. Se, per esempio, la societa` dispone di un patrimonio immobiliare, il socio puo` chiedere se gli immobili siano stati dati (o vi sia intenzione di darli) in locazione, creando cosı` un reddito che torna a beneficio - in ultima istanza - degli stessi quotisti. I rapporti di credito in corso con le banche rappresentano un’altra materia importante relativamente alla quale il socio puo` voler essere informato. Un’ulteriore ampia categoria d’informazioni concerne la situazione economico-finanziaria della societa`. Il socio e` titolare pro quota di una parte del patrimonio sociale. E ` comprensibile dunque che egli voglia avere notizie in merito all’andamento della societa`, anche al fine di accertare il valore della partecipazione che detiene.

(segue): b) la consultazione

Nella legge italiana si scrive, letteralmente, di un «diritto di consultare» (art. 2476, comma 2, c.c.). Il termine utilizzato dal legislatore tedesco e` «Einsichtsrecht»: la traduzione letterale e` «diritto di guardare dentro» («sehen» = guardare; «ein» = «dentro).
Nella dottrina italiana si tende a escludere che il diritto di consultazione comprenda un diritto d’ispezione (21). Il diritto d’ispezione costituisce un diritto a se´ stante che trova espresso riconoscimento nel nostro ordinamento in un contesto diverso. L’art. 2403 bis c.c., nel disciplinare i poteri del collegio sindacale nella s.p.a., prevede che «i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo». Vi e` dunque, nel diritto italiano, una nozione di «ispezione» distinta da quella di «consultazione». Ispezione significa, essenzialmente, esame dei luoghi. Per l’esercizio del diritto d’ispezione e` necessario recarsi nei luoghi in cui la societa` svolge la sua attivita`.



Note:
(16) In giurisprudenza v. OLG Jena 14 settembre 2004, in ZIP, 2004, 2003 s. Le massime di questa decisione sono riprodotte anche in EWiR, 2004, 1131 s., con nota di T. Trölitzsch/R. Leinekugel. In dottrina cfr. M. Lutter/P. Hommelhoff, op. cit., § 51a Rn. 8.
(17) M. Lutter/P. Hommelhoff, op. cit., § 51a Rn. 22.
(18) M. Menicucci, op. cit., 160.
(19) Cfr., per tutti, M. Lutter/P. Hommelhoff, op. cit., § 51a Rn. 2; G.H. Roth, op. cit., § 51a Rn. 6 s.
(20) In presenza di documenti scritti, quali contratti, e` - a dire il vero - piu` probabile una richiesta di «consultazione» del testo scritto piuttosto che di mera «informazione» sul contenuto degli stessi.
(21) N. Abriani, op. cit., 364 s.



Per attivita` qui si intende peraltro l’attivita` «gestionale», «imprenditoriale», «industriale», non l’attivita` «societaria» in se´. Si pensi alla visita d’impianti, al controllo di macchinari, magazzini e prodotti, a incontri con i dipendenti. Questa attivita` ispettiva, salvo diversa previsione statutaria, e` preclusa al socio di s.r.l. Tuttavia si deve fare una precisazione. E ` vero che il socio di s.r.l. non ha diritto d’ispezione, ma egli ha un diritto di consultazione, per l’esercizio del quale puo` rendersi necessario l’accesso alla sede della societa`. Sotto questo profilo si deve ritenere che la nozione di diritto di consultazione mcomprenda quantomeno il diritto di accesso alla sede della societa`, luogo dove si presume siano conservati «i m libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione» (art. 2476, comma 2, c.c.). Analogamente al diritto italiano, nel diritto tedesco il diritto di consultazione e` nozione diversa dal diritto d’ispezione.
Anche il diritto di consultazione, come quello d’informazione, mha un oggetto molto ampio. La consultazione si estende, in entrambi gli ordinamenti, a tutti i libri sociali me a tutta la documentazione attinente alla societa`. I libri sociali sono indicati, per quanto riguarda il diritto mitaliano, nell’art. 2478, comma 1, c.c.: 1) il libro dei soci; m 2) il libro delle decisioni dei soci; 3) il libro delle decisioni degli amministratori; 4) il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore. Considerato tuttavia che il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore e` tenuto dai sindaci o dal revisore (art. 2478, comma 2, c.c.), la relativa istanza del socio dovra` essere indirizzata a tali soggetti e non agli amministratori (salvo ritenere che la richiesta debba essere rivolta ai gestori, i quali - a loro volta - contatteranno i sindaci o il revisore).
Oltre che dei libri sociali, i soci possono prendere visione - in entrambi gli ordinamenti - della documentazione relativa all’amministrazione. Va preferita una nozione ampia di «documenti relativi all’amministrazione» (per usare letteralmente l’espressione dell’art. 2476, comma 2, c.c.). Si pensi alla corrispondenza della societa` con soggetti esterni, siano essi di derivazione pubblica (quali autorita` fiscali) o privata (quali altre societa` oppure professionisti). Dovrebbe essere legittima anche la richiesta di visionare atti giudiziari e amministrativi che riguardano la societa` (22).
La dottrina tedesca sottolinea come la consultazione debba essere consentita anche in riferimento ai documenti conservati su supporto elettronico (2