Diritto Societario
societa` a responsabilita` limitata di Valerio Sangiovanni
In
questo articolo si esamina il diritto di controllo del socio di s.r.l.,
ponendolo a confronto con quanto previsto nel diritto tedesco per la GmbH.
Introduzione
A seguito della riforma del 2003 (1), in Italia il diritto di controllo dei
soci di s.r.l. e` ora disciplinato dall’art.2476 c.c. La disposizione e`
rubricata «responsabilita` degli amministratori e controllo dei soci» e, a dire
il vero, si occupa prevalentemente di responsabilita` dei gestori (2). Al
controllo e` dedicato un solo comma, il quale recita: «i soci che non
partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori
notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite
professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione»
(art. 2476, comma 2, c.c.) (3).
Anche il diritto tedesco prevede che i soci di GmbH (4) dispongono di un
diritto d’informazione (Auskunftsrecht) e di un diritto di consultazione
(Einsichtsrecht) (§ 51a GmbHG) (5).
La prima differenza da rilevare e` che in Germania si dedica un’intera e
separata disposizione (§ 51a GmbHG) ai diritti d’informazione e di
consultazione dei soci di GmbH. Anzi, in aggiunta a questa norma di carattere
sostanziale va menzionato anche il successivo § 51b GmbHG, il quale regola gli
aspetti di tutela processuale di tali diritti, rinviando al § 132 AktG (6). Nel
diritto italiano - invece - al diritto di controllo e` dedicato un solo comma,
all’interno di una disposizione che si occupa di responsabilita` degli
amministratori. La seconda differenza che balza all’occhio fra i due
ordinamenti e` che in Italia ci si riferisce, nella rubrica dell’art. 2476
c.c., al «controllo» dei soci, mentre in Germania si pone l’accento sulle
modalita` («informazione» e «consultazione»)
Note:
(1) Fra i contributi a primo commento della riforma della s.r.l. cfr. V.
Salafia, Il nuovo modello di societa` a responsabilita` limitata, in questa
Rivista,2003, 5 ss.; G. Zanarone, Introduzione alla nuova societa` a
responsabilita` limitata, in Riv. soc., 2003, 58 ss. Per una rassegna di
giurisprudenza sull’applicazione della nuova normativa a distanza di tre anni
dalla novella v. G. Racugno/E. Loffredo, Societa` a responsabilita` limitata,
in Giur. comm., 2006, II, 209 ss.
(2) In materia di responsabilita` degli amministratori di s.r.l. sia consentito
il rinvio a V. Sangiovanni, La responsabilita` degli amministratori di s.r.l.
verso la societa`, in Contr. e impr., 2007, 693 ss.; Id., Die Haftung der
GmbHGeschäftsführer gegenüber der Gesellschaft in Italien, in GmbHR, 2007, 584
ss. Piu` in generale, sulla responsabilita` dei gestori nelle societa` di
capitali, v. V. Salafia, Profili di responsabilita` degli amministratori di
societa` di capitali, in questa Rivista, 2005, 1333 ss.
(3) Sul diritto di controllo del socio nella nuova s.r.l. cfr., fra i tanti, O.
Cagnasso, Diritto di controllo dei soci e revoca dell’amministratore per gravi
irregolarita`: primi provvedimenti in sede cautelare relativi alla «nuova»
societa` a responsabilita` limitata, in Giur. it., 2005, 315 ss.; D. Fico, Il
diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di
s.r.l., in questa Rivista, 2006, 169 ss.; M. Ricci, I controlli individuali del
socio non amministratore di societa` a responsabilita` limitata, in Riv. dir.
comm., 2006, I, 111 ss.
(4) In questo articolo vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni tipiche
della terminologia giuridica tedesca: AktG: Aktiengesetz (legge sulle azioni);
BGB: Bürgerliches Gesetzbuch [codice civile]; BGH: Bundesgerichtshof (Corte di
cassazione federale); EWiR: Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht [rivista];
GmbH: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (societa` a responsabilita`
limitata); GmbHG: Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
(legge sulle societa` a responsabilita` limitata); GmbHR: GmbHRundschau
[rivista]; LG: Landgericht [tribunale]; NJW-RR: NJW-Rechtsprechungs- Report
[rivista]; OLG: Oberlandesgericht (corte di appello); Rn.: Randnummer (numero a
margine di pagina); ZIP: Zeitschrift für Wirtschaftsrecht [rivista].
(5) In materia di GmbH tedesca sia consentito rinviare ad alcune mie precedenti
pubblicazioni: V. Sangiovanni, Limitazioni statutarie alla cessione di
partecipazioni di s.r.l.: un confronto col diritto tedesco, in questa Rivista,
2007, 1151 ss.; Id., Il diritto del quotista di s.r.l. all’informazione e
all’ispezione nel diritto tedesco, in Riv. dir. comm., 2006, I, 515; Id.,
Doveri e responsabilita` degli amministratori di s.r.l. in comparazione con la
GmbH tedesca, in questa Rivista, 2006, 1563 ss.; Id., Finanziamenti dei
quotisti di s.r.l. tedesca (GmbH) alla societa` e insolvenza della societa`, in
Contr. e impr./Europa, 2006, 329 ss.; Id., I limiti statutari alla circolazione
di quote di s.r.l. tedesca (GmbH), in questa Rivista, 2006, 381 ss.; Id., La
cessione di quota di s.r.l. e il ruolo del notaio nel diritto tedesco, in
Notariato, 2006, 82 ss.; Id., Responsabilita` degli amministratori di s.r.l.
tedesca (GmbH) nei confronti della societa`, in questa Rivista, 2005, 1571 ss.;
Id., Il diritto delle minoranze di convocare l’assemblea e d’inserire punti
all’ordine del giorno nella GmbH tedesca, in Riv. dir. comm., 2002, I, 813 ss.;
Id., La societa` a responsabilita` limitata tra avvocati nel diritto tedesco,
in Riv. soc., 1999, 914 ss. V. inoltre il contributo di D. U. Santosuosso, Le
societa` non quotate in Germania dalla GmbH (s.r.l.) alla AG (s.p.a.) «flessibile»,
in Riv. soc., 1999, 516 ss.
(6) In materia di tutela processuale del diritto d’informazione dell’azionista
nell’ordinamento tedesco sia lecito il rinvio a V. Sangiovanni, Il diritto
dell’azionista all’informazione. Profili processuali nel diritto tedesco, in
Riv. dir. proc., 2007, 433 ss.
con cui tale controllo viene esercitato (7). In realta` anche nel diritto italiano
il controllo assume le due forme della «informazione» («diritto di avere dagli
amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali») e della
«consultazione» (diritto «di consultare, anche tramite professionisti di loro
fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione»). Informazione
e consultazione sono modalita` di esercizio del controllo da parte dei soci, il
quale e` - a sua volta - finalizzato a garantire una corretta gestione della
societa` da parte degli amministratori. Una buona gestione della s.r.l. e della
GmbH e` certamente favorita dalla possibilita` per i detentori delle
partecipazioni di controllare l’operato dei gestori. Sotto questo profilo pare
azzeccata, nel diritto italiano, la collocazione della disposizione in materia
di controllo nello stesso articolo che regola la responsabilita` degli
amministratori (8).
Le finalita` dei diritti d’informazione e di consultazione
Il diritto di controllo viene tipicamente esercitato da soci di minoranza nei
confronti della societa`, la quale opera attraverso i suoi amministratori, che
sono invece espressione della maggioranza. Chi esercita il controllo tende a
essere un disturbatore della «quiete sociale». Il socio che chiede informazioni
probabilmente non e` convinto della bonta` della gestione della societa` e
potrebbe avere in mente di avviare iniziative contro gli amministratori. Questi
tendono a dare facilmente le informazioni richieste solo se esse sono
sostanzialmente «innocue». Viceversa: laddove i dati richiesti sono realmente
sensibili, gli amministratori tendono a opporre un rifiuto, al fine di
proteggere se´ stessi e la maggioranza di cui sono espressione.
Sarebbe tuttavia riduttivo ritenere che i diritti d’informazione e di
consultazione sono finalizzati esclusivamente all’esercizio di un’azione di
responsabilita` contro gli amministratori. Le informazioni raccolte dai soci
possono, al contrario, servire a vari scopi. In generale si puo` affermare che
i diritti d’informazione e di consultazione sono «strumentali» rispetto ad
altre iniziative. Queste iniziative configurano, a loro volta, esercizio di
altri diritti riconosciuti dall’ordinamento ai soci.
Innanzitutto le informazioni raccolte dai soci possono essere strumentali al
voto in assemblea. A seconda dei dati che raccoglie, il quotista puo` decidere
di non votare oppure - nel votare - d’indirizzare il suo consenso in una
direzione piuttosto che in un’altra. I soci possono chiedere agli
amministratori quelle informazioni che li pongono in condizione di votare in
modo informato. Attesa tuttavia la pluralita` di finalita` cui e` indirizzato
il diritto di controllo, e` da ritenersi che i diritti d’informazione e di
consultazione sussistano indipendentemente dal diritto di voto. Anche il socio
che ne fosse privo potrebbe chiedere agli amministratori informazioni sulle
vicende della societa` (9).
I dati ottenuti possono poi indurre i soci a far valere la responsabilita`
degli amministratori (10). «L’azione di responsabilita` contro gli
amministratori e` promossa da ciascun socio» (art. 2476, comma 3, c.c.). Il
singolo quotista puo` dunque operare in due fasi: 1) prima chiede le
informazioni e poi, se ritiene che ne sussistano i presupposti, 2) esercita
l’azione di responsabilita`. E si badi che il tutto puo` essere compiuto da un
singolo socio, per di piu` detentore di una partecipazione anche molto piccola.
La ricerca di dati da parte dei quotisti puo` pertanto avere finalita` per
cosı` dire «repressive»: a seguito della raccolta e della valutazione delle
informazioni, il socio puo` constatare una cattiva gestione della societa` e
decidere di avviare iniziative sanzionatorie nei confronti degli
amministratori. Il diritto d’informazione e di consultazione e` quindi
certamente uno strumento di controllo sull’operato dei gestori. Sotto questo
profilo appare corretto che il legislatore italiano, nella rubrica dell’art.
2476 c.c., riassuma il significato di «informazione» e «consultazione» con
l’espressione «controllo» dei soci. Ma il diritto di voto e il diritto di esercitare
l’azione di responsabilita` sono solo due esempi delle finalita` cui puo`
essere indirizzato il preliminare esercizio dei diritti d’informazione e di
consultazione. In dottrina si sono fatti diversi altri esempi (11). Si pensi
alla necessita` del socio di essere adeguatamente informato al fine di
esercitare il diritto di opzione in relazione a un aumento di capitale oppure
al fine di esercitare il diritto di recedere dalla societa`. Informazioni
possono essere molto importanti anche in vista di una progettata cessione della
quota.
Il diritto d’informazione e di consultazione dei soci integra il controllo che,
per certi versi, esercita l’assemblea sull’operato degli amministratori. Il
problema e` che l’assise assembleare esprime il punto di vista della
maggioranza che ha nominato i gestori. Nel caso invece del diritto di
controllo, le cose non stanno cosı`, perche´ il diritto d’informazione e di
consultazione puo` essere esercitato da qualsiasi socio, dunque anche da coloro
che non hanno concorso a nominare gli amministratori. Il fatto che i quotisti
siano titolari di tali poteri e` circostanza gia` in se´ idonea, almeno
astrattamente, a influenzare
Note:
(7) Sul diritto di controllo dei soci di s.r.l. in prospettiva comparata cfr.
R. Guidotti, Societa` a responsabilita` limitata e tutela dei soci di
minoranza: un raffronto tra ordinamenti, in Contr. e impr., 2007, 668 ss., il
quale si occupa della disciplina in Germania, Francia, Portogallo e Spagna. Sul
diritto d’informazione assembleare dei soci in Spagna cfr. R. Calderazzi, Il
diritto di informazione dei soci nell’ordinamento spagnolo, in Riv. dir. comm.,
2004, I, 875 ss.
(8) R. Guidotti, op. cit., 675.
(9) In questo senso, con riferimento all’ordinamento tedesco, G. H. Roth, in
GmbHG-Kommentar, a cura di H. Altmeppen, G. H. Roth, V ed., München, 2005, §
51a Rn. 7.
(10) N. Abriani, Commento all’art. 2476, in Codice commentato delle s.r.l.,
diretto da P. Benazzo/S. Patriarca, Torino, 2006, 362.
(11) R. Guidotti, op.
cit., 674.
l’operato dei gestori (12). Questi, sapendo che i soci possono effettuare delle
verifiche, tendono ad agire bene, per evitare di essere «scoperti» e di subire
le conseguenze di un’azione di responsabilita`. Violazioni di legge tendono,
quantomeno teoricamente, a verificarsi in misura minore perche´ gli
amministratori sono assoggettati a un controllo continuo da parte di coloro che
hanno investito in societa`. L’organo preposto al controllo nella s.r.l. e` il
collegio sindacale (art. 2477, comma 1, c.c.). La nomina di questo organo e`
peraltro obbligatoria solo in certi casi (art. 2477, commi 2 e 3, c.c.): si
tratta essenzialmente dell’ipotesi di societa` di dimensioni non piccole. In
assenza di collegio sindacale, uno dei pochi strumenti di tutela dei soci di
minoranza e` l’esercizio del diritto di controllo dei quotisti. Nel diritto
italiano la previsione di un diritto di controllo del socio appare ora slegata
dal fatto che la s.r.l. presenti o meno un collegio sindacale. Nell’art. 2489
c.c. previgente, invece, il diritto d’informazione e di consultazione veniva
riconosciuto nelle sole societa` in cui non era presente il collegio sindacale.
Questa disposizione e` stata abrogata con la riforma del 2003. E ` fuori di
dubbio che il diritto di controllo competa ai soci in assenza di collegio
sindacale. Ritengo tuttavia che, anche nei casi in cui sia presente un collegio
sindacale, non venga meno tale diritto dei quotisti (13). Da un lato, vi e` il
dato letterale della mancata riproduzione di quella disposizione che era l’art.
2489 previgente. Ma, soprattutto, diverse sono le finalita` e il meccanismo di
operativita` del collegio sindacale e del diritto di controllo dei soci. Il
collegio sindacale del resto, pur con tutte le caratteristiche d’indipendenza
che dovrebbero caratterizzarne l’operato, e` pur sempre espressione di quella
maggioranza che ha nominato gli amministratori e nei cui confronti si
indirizzano i diritti d’informazione e di consultazione dei quotisti (14). Una
soluzione diversa, che esclude il diritto di controllo del socio quando e`
presente il collegio sindacale, produrrebbe l’effetto paradossale di rimuovere
tale diritto proprio nelle societa` di maggior dimensioni, in cui e` piu`
probabile che vi siano numerosi quotisti di minoranza esposti al potere (e,
talvolta, all’arbitrio) della maggioranza. Sarebbe poi poco coerente dal punto
di vista sistematico riconoscere a ciascun socio il diritto all’azione di
responsabilita` (art. 2476, comma 3, c.c.), se prima non gli si e` dato il
potere di raccogliere le necessarie informazioni (art. 2476, comma 2, c.c.).
Un’ulteriore ragione per il riconoscimento di un diritto individuale di ciascun
socio all’informazione e alla consultazione risiede nella circostanza che, con
la riforma del 2003, e` venuto meno il controllo giudiziario sulla s.r.l. (15).
Nel complesso, dunque, stante non solo la facoltativita` del collegio sindacale
ma anche l’assenza di un controllo giudiziario sulla gestione, vi e` il rischio
di un eccessivo potere degli amministratori, cui fa da contrappeso - nell’impianto
legislativo risultante dalla riforma - il riconoscimento riconoscimento in capo
ai singoli soci di un potere di controllo. La materia del diritto di controllo
del socio di s.r.l. o di GmbH puo` assumere una considerevole rilevanza
pratica, in particolare nelle societa` con un elevato numero di quotisti. Nella
prassi, in genere, la s.r.l. e la GmbH presentano una compagine sociale
numericamente piuttosto limitata. Tuttavia puo` certamente capitare che vi
siano societa` con numerosi soci. In questo caso la «distanza » fra l’organo
amministrativo e i titolari delle partecipazioni tende a essere maggiore. Vi
sara` probabilmente un unico socio (oppure un gruppo di due-tre quotisti) in
possesso della maggioranza a fronte del quale si collocano numerosi soci di
minoranza. La maggioranza ha espresso gli amministratori e tende ad avallare le
scelte da questi operate. Ecco allora che il singolo socio puo`, esercitando i
diritti d’informazione e di consultazione, fare pressione sull’amministrazione.
L’oggetto dei diritti d’informazione e di consultazione
La legge italiana prevede che «i soci che non partecipano all’amministrazione
hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli
affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i
libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione » (art. 2476, comma
2, c.c.). La legge tedesca stabilisce che gli amministratori, se richiesti,
devono dare senza ritardo a ciascun socio informazioni sulle vicende della
societa` e consentire la consultazione dei libri sociali e della documentazione
(§ 51a, comma 1, GmbHG). In entrambi gli ordinamenti viene dunque operato uno
«scorporo» di cio` che il legislatore italiano definisce nella rubrica
dell’art. 2476 c.c. come «controllo» dei soci: da un lato vi e` un diritto di
«informazione», dall’altro vi e` un diritto di «consultazione». Cerchiamo
allora di esaminare analiticamente l’oggetto di tali diritti.
(segue): a) l’informazione
Quali sono le informazioni che possono essere legittimamente richieste dal
socio di una s.r.l. o di una GmbH agli amministratori della societa`? L’espressione
utilizzata dal legislatore italiano e` ampia: «notizie sullo svolgimento degli
affari sociali». Allo stesso modo e` generica la formulazione adottata dal
legislatore tedesco: qualsiasi circostanza concernente le «vicende della
societa`» (Angelegenheiten der Gesellschaft). Le due espressioni linguistiche sono sostanzialmente
coincidenti.
Note:
(12) M. Lutter/P. Hommelhoff, GmbHG-Kommentar, a cura di M. Lutter, P.
Hommelhoff, XVI ed., Köln, 2004, § 51a Rn. 9; G. H. Roth, op. cit., § 51a Rn.
3.
(13) Cosı` anche M. Menicucci, Il «contenuto» del controllo del socio nella
societa` a responsabilita` limitata, in Giur. comm., 2007, 161 s.
(14) L. De Angelis, Amministrazione e controllo nella societa` a
responsabilita` limitata, in Riv. soc., 2003, 485.
(15) Sulla non applicabilita` in via analogica dell’art. 2409 c.c. alla s.r.l.
sia lecito rinviare a V. Sangiovanni, La revoca degli amministratori di s.r.l.,
in questa Rivista, 2007, 1329 s.; Id., La revoca dell’amministratore di s.r.l.,
in Giur. mer., 2007, 1387 s.
Il riferimento agli «affari sociali» o alle «vicende della societa`» consente
di escludere dal diritto dei soci le informazioni che non hanno alcun legame
con la s.r.l. D’altra parte e` difficile che un quotista chieda agli
amministratori notizie su circostanze diverse. Si deve poi ritenere che non
possano essere chieste informazioni di carattere privato sui gestori e sugli
altri soci. In Germania sia la giurisprudenza sia la dottrina escludono la
legittimita` di simili richieste (16) e una soluzione simile dovrebbe valere
anche per il nostro ordinamento. Per il resto, almeno teoricamente, l’oggetto
del diritto d’informazione del socio e` illimitato. Il quotista potrebbe dunque
rivolgersi agli amministratori e chiedere di essere informato su una non meglio
specificata «situazione della societa`». A una richiesta del genere dovrebbe
tuttavia essere legittimo rispondere in modo altrettanto generico. Nella
dottrina tedesca si ritiene che, a una richiesta d’informazioni formulata in
modo estremamente generico, gli amministratori possano rispondere in modo
altrettanto generico (17). Vige insomma un principio di sostanziale
corrispondenza fra genericita` del dato richiesto e genericita`
dell’informazione fornita. A richieste vaghe possono essere date risposte
standardizzate, possono - ad esempio - essere consegnate relazioni gia`
predisposte sullo stato della societa`. Sara` poi, se del caso, il socio a
chiedere ulteriori delucidazioni. In tutta la materia del diritto di controllo
dei quotisti e` decisiva l’osservanza del principio di buona fede (art. 1375
c.c.: il contratto deve essere eseguito secondo buona fede; § 242 BGB: il
debitore e` obbligato a effettuare la prestazione cosı` come richiesto da buona
fede). Tale principio puo` imporre, fra le altre cose, che le richieste
d’informazione presentate dai soci di una s.r.l. oppure di una GmbH siano
ragionevolmente dettagliate. Alla richiesta di un quotista del tutto vaga di
poter conferire con gli amministratori la societa` potrebbe opporre un
legittimo rifiuto, chiedendo che essa venga un minimo specificata. Si immagini
il caso limite di una s.r.l. oppure di una GmbH con numerosi soci in cui uno di
essi, con una partecipazione del tutto minoritaria, pretende di parlare
immediatamente con i gestori (che non hanno invece tempo a disposizione) in
merito a temi del tutto vaghi. Il principio di buona fede e`, nella materia qui
in esame, di centrale rilevanza. Gli esatti limiti dei diritti d’informazione e
di consultazione dei soci e dei correlati obblighi degli amministratori
dipendono anche, e non poco, dall’osservanza di tale regola generale (18). Nonostante
l’esigenza di una certa specificazione della domanda d’informazioni, secondo
l’opinione prevalente nel diritto tedesco la richiesta agli amministratori non
deve essere accompagnata da una motivazione (19). Questa soluzione pare doversi
accogliere anche nell’ordinamento italiano.
Lo spettro delle informazioni richiedibili agli amministratori e` molto ampio. Fra
le vicende sociali su cui i soci hanno diritto di essere informati rientra
l’operato degli stessi gestori. Gli amministratori rappresentano la s.r.l. e la
GmbH e, nell’esercizio di tale funzione, concludono dei contratti e - piu` in
generale - compiono delle operazioni. I soci possono chiedere informazioni su
tali contratti e operazioni (20). Si pensi in particolare al desiderio dei
quotisti di avere informazioni aggiornate su operazioni di elevato valore
economico che possono comportare rischi significativi. Se, per esempio, la
societa` dispone di un patrimonio immobiliare, il socio puo` chiedere se gli
immobili siano stati dati (o vi sia intenzione di darli) in locazione, creando
cosı` un reddito che torna a beneficio - in ultima istanza - degli stessi
quotisti. I rapporti di credito in corso con le banche rappresentano un’altra
materia importante relativamente alla quale il socio puo` voler essere
informato. Un’ulteriore ampia categoria d’informazioni concerne la situazione
economico-finanziaria della societa`. Il socio e` titolare pro quota di una
parte del patrimonio sociale. E ` comprensibile dunque che egli voglia avere
notizie in merito all’andamento della societa`, anche al fine di accertare il
valore della partecipazione che detiene.
(segue): b) la consultazione
Nella legge italiana si scrive, letteralmente, di un «diritto di consultare»
(art. 2476, comma 2, c.c.). Il termine utilizzato dal legislatore tedesco e`
«Einsichtsrecht»: la traduzione letterale e` «diritto di guardare dentro»
(«sehen» = guardare; «ein» = «dentro).
Nella dottrina italiana si tende a escludere che il diritto di consultazione
comprenda un diritto d’ispezione (21). Il diritto d’ispezione costituisce un
diritto a se´ stante che trova espresso riconoscimento nel nostro ordinamento
in un contesto diverso. L’art. 2403 bis c.c., nel disciplinare i poteri del
collegio sindacale nella s.p.a., prevede che «i sindaci possono in qualsiasi
momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo».
Vi e` dunque, nel diritto italiano, una nozione di «ispezione» distinta da
quella di «consultazione». Ispezione significa, essenzialmente, esame dei
luoghi. Per l’esercizio del diritto d’ispezione e` necessario recarsi nei
luoghi in cui la societa` svolge la sua attivita`.
Note:
(16) In giurisprudenza v. OLG Jena 14 settembre 2004, in ZIP, 2004, 2003 s. Le
massime di questa decisione sono riprodotte anche in EWiR, 2004, 1131 s., con
nota di T. Trölitzsch/R. Leinekugel. In dottrina cfr. M. Lutter/P. Hommelhoff,
op. cit., § 51a Rn. 8.
(17) M. Lutter/P. Hommelhoff, op. cit., § 51a Rn. 22.
(18) M. Menicucci, op. cit., 160.
(19) Cfr., per tutti, M. Lutter/P. Hommelhoff, op. cit., § 51a Rn. 2; G.H.
Roth, op. cit., § 51a Rn. 6 s.
(20) In presenza di documenti scritti, quali contratti, e` - a dire il vero -
piu` probabile una richiesta di «consultazione» del testo scritto piuttosto che
di mera «informazione» sul contenuto degli stessi.
(21) N. Abriani, op.
cit., 364 s.
Per attivita` qui si intende peraltro l’attivita` «gestionale»,
«imprenditoriale», «industriale», non l’attivita` «societaria» in se´. Si pensi
alla visita d’impianti, al controllo di macchinari, magazzini e prodotti, a
incontri con i dipendenti. Questa attivita` ispettiva, salvo diversa previsione
statutaria, e` preclusa al socio di s.r.l. Tuttavia si deve fare una
precisazione. E ` vero che il socio di s.r.l. non ha diritto d’ispezione, ma
egli ha un diritto di consultazione, per l’esercizio del quale puo` rendersi
necessario l’accesso alla sede della societa`. Sotto questo profilo si deve
ritenere che la nozione di diritto di consultazione mcomprenda quantomeno il
diritto di accesso alla sede della societa`, luogo dove si presume siano
conservati «i m libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione»
(art. 2476, comma 2, c.c.). Analogamente al diritto italiano, nel diritto
tedesco il diritto di consultazione e` nozione diversa dal diritto d’ispezione.
Anche il diritto di consultazione, come quello d’informazione, mha un oggetto
molto ampio. La consultazione si estende, in entrambi gli ordinamenti, a tutti
i libri sociali me a tutta la documentazione attinente alla societa`. I libri
sociali sono indicati, per quanto riguarda il diritto mitaliano, nell’art.
2478, comma 1, c.c.: 1) il libro dei soci; m 2) il libro delle decisioni dei
soci; 3) il libro delle decisioni degli amministratori; 4) il libro delle
decisioni del collegio sindacale o del revisore. Considerato tuttavia che il
libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore e` tenuto dai
sindaci o dal revisore (art. 2478, comma 2, c.c.), la relativa istanza del
socio dovra` essere indirizzata a tali soggetti e non agli amministratori (salvo
ritenere che la richiesta debba essere rivolta ai gestori, i quali - a loro
volta - contatteranno i sindaci o il revisore).
Oltre che dei libri sociali, i soci possono prendere visione - in entrambi gli
ordinamenti - della documentazione relativa all’amministrazione. Va preferita
una nozione ampia di «documenti relativi all’amministrazione» (per usare
letteralmente l’espressione dell’art. 2476, comma 2, c.c.). Si pensi alla
corrispondenza della societa` con soggetti esterni, siano essi di derivazione pubblica
(quali autorita` fiscali) o privata (quali altre societa` oppure
professionisti). Dovrebbe essere legittima anche la richiesta di visionare atti
giudiziari e amministrativi che riguardano la societa` (22).
La dottrina tedesca sottolinea come la consultazione debba essere consentita
anche in riferimento ai documenti conservati su supporto elettronico (2